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Near Miss: nuovo obbligo previsto dal D. Lgs. 81/08 aggiornato dal D.L. 159/2025 per le aziende con più di 15 lavoratori

Il panorama della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in Italia ha subito negli ultimi mesi una trasformazione strutturale che segna il passaggio definitivo da un approccio puramente reattivo, focalizzato sulla gestione dell’evento infortunistico già occorso, a un paradigma predittivo e proattivo. Tale evoluzione è stata sancita dall'introduzione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (data in cui è entrato in vigore). 

L'architettura normativa delineata da questo provvedimento non si limita a introdurre nuovi adempimenti burocratici, ma mira a radicare nelle organizzazioni aziendali la cultura del tracciamento e dell'analisi dei cosiddetti "near miss" o mancati infortuni, elevandoli da semplice best practice a obbligo giuridico cogente per le imprese con un organico superiore ai quindici dipendenti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 15 del D.L. 159/2025, il legislatore ha introdotto l'obbligo esplicito di identificare, tracciare, analizzare e comunicare i mancati infortuni. 

Tale obbligo si inserisce nel sistema di gestione aziendale (SGSL) rafforzandone il carattere proattivo e legando strettamente la rilevazione degli eventi alla revisione periodica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

 

Aziende con più di 15 dipendenti

Per queste realtà, la gestione dei near miss diventa un adempimento strutturato che prevede quattro fasi obbligatorie:

  1. Identificazione e Rilevazione: L'azienda deve istituire canali di segnalazione formali e accessibili a tutti i lavoratori.
  2. Registrazione e Analisi: È necessario creare un registro interno (documentabile e conservabile) dove storicizzare l'evento e l'analisi delle "cause radice" (root cause analysis).
  3. Azioni Correttive: A seguito dell'analisi, devono essere implementate misure concrete (tecniche, organizzative o formative) per evitare la reiterazione dell'evento.
  4. Comunicazione Istituzionale: Le aziende sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati aggregati relativi agli eventi segnalati e le azioni correttive intraprese.

 

Lo stato delle Linee Guida Ministeriali e INAIL

Un punto fondamentale della richiesta riguarda la pubblicazione delle linee guida ufficiali. Il D.L. 159/2025 ha impegnato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali, ad adottare linee guida nazionali per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni entro il 30 aprile 2026.

Tuttavia, il legislatore ha chiarito che le imprese non possono permettersi di attendere passivamente tale scadenza. Fino alla pubblicazione dei nuovi testi, anche nell'ipotesi in cui dovessero essere pubblicate in ritardo, restano validi e ufficialmente riconosciuti i riferimenti e le procedure già elaborati dall'INAIL negli anni precedenti.

 

Procedure operative per la segnalazione e registrazione

In assenza di un portale nazionale unico (ancora in fase di definizione operativa), le modalità riconosciute per la segnalazione interna si basano su flussi documentali che devono garantire trasparenza e assenza di ritorsioni. Un sistema efficace deve prevedere due livelli di modulistica, uno per la segnalazione da parte dei lavoratori / preposti, ed uno per la gestione / analisi del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Datore di Lavoro. 

 

Sistema sanzionatorio e responsabilità giuridiche

L'omissione della gestione dei Near - Miss non è priva di conseguenze legali. Il D.L. 159/2025 ha aggiornato l'apparato sanzionatorio dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08, introducendo criteri di proporzionalità legati ai sistemi informativi di tracciamento. Oltre alle sanzioni dirette, la mancata analisi di eventi potenzialmente pericolosi, se reiterata o seguita da un infortunio, può costituire la prova della prevedibilità del rischio in sede penale, aggravando la posizione del datore di lavoro. Al contrario, disporre di un registro documentato dei Near - Miss e delle relative azioni correttive costituisce una prova significativa dell'adozione di un modello organizzativo proattivo, potendo avere efficacia esimente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

 


  • By  | 23/04/2026

Novità sugli APVR per la protezione delle vie respiratorie

La nuova edizione UNI 11719:2025 pubblicata a novembre 2025, aggiorna e sostituisce integralmente la precedente versione (2018).

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggerli da rischi respiratori derivanti ad esempio dall’esposizione a sostanze chimiche, biologiche o ad ambienti caratterizzati da carenze di ossigeno, tra questi dispositivi abbiamo gli APVR (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie).

Coloro che utilizzano gli APVR devono partecipare a specifici corsi di formazione e addestramento, con un aggiornamento annuale. 

Oltre alla scelta del dispositivo più idoneo, occorre effettuare la verifica dell’efficacia e della corretta conformità dell’attrezzature (marcatura CE, dichiarazione di conformità UE, adeguatezza nei confronti del rischio e alle condizioni dei luoghi di lavoro, esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattabilità alle sue necessità, compatibilità con l’uso simultaneo con altri DPI).

Tra le principali novità vi è l’introduzione della verifica dell’adattabilità del dispositivo al volto dell’utilizzatore, effettuata tramite prove specifiche come il Fit-test, che deve essere eseguito almeno una volta all’anno e ogni qualvolta vi siano modifiche che possono alterare la tenuta del dispositivo al volto.

Un’altra introduzione riguarda le figure dedicate all’organizzazione della gestione degli APVR tra cui:

- Responsabile del Programma APVR: progetta il piano e sceglie i DPI;

- Operatore Fit-Test: esegue le prove di tenuta;

- Addestratore/Istruttore: esegue la formazione e l'addestramento specifico;

- Supervisore: verifica l'uso quotidiano, di solito è un preposto aziendale.

La norma permette alle aziende di nominare un unico soggetto che ricopra tutti i ruoli sopracitati, escluso il ruolo del supervisore che deve essere ricoperto da un soggetto differente.

Ad esempio, il datore di lavoro o in alternativa il RSPP può essere contemporaneamente Responsabile del Programma APVR, Operatore Fit-Test e Addestratore/Istruttore, mentre un altro soggetto deve svolgere il ruolo separato di Supervisore (preposto). 

Per ricoprire l’incarico i soggetti devono seguire un corso formativo per acquisire competenze tecniche, a meno che non dimostrino di possedere adeguate competenze tecniche/professionali (documentate).

 In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, il datore di lavoro, il dirigente, il noleggiatore e il conducente possono essere soggetti a sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08, in particolare all’art 87:

· comma 2, lettera d): arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli art. 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e comma 5;

· comma 3, lettera c): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’art. 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

 · comma 4, lettera c): sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g).


  • By  | 30/03/2026

Firmato l'Accordo Multilaterale ADR M368 sui rifiuti pericolosi

Il 24 ottobre 2025 l’Italia ha ufficialmente sottoscritto l’Accordo Multilaterale ADR M368, documento che introduce importanti semplificazioni per il trasporto su strada di determinati rifiuti contenenti materie pericolose.
L’accordo aggiorna e sostituisce il precedente M329, scaduto il 21 settembre 2025.

Oltre all’Italia, hanno aderito all’iniziativa anche Austria, Ungheria e Slovacchia, consentendo così l’applicazione delle deroghe sia nei trasporti nazionali sia in quelli internazionali diretti verso queste tre Parti Contraenti. La validità dell’accordo è fissata fino al 20 settembre 2030.

Principali novità introdotte dal M368

L’accordo porta significative semplificazioni operative per tutti gli attori coinvolti – speditori, imballatori, riempitori e trasportatori – nell’ambito della classificazione, imballaggio, etichettatura e documentazione per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Tra le disposizioni di maggiore interesse:

  • Imballaggi non più omologati o non testati: possono essere utilizzati, purché integri e idonei a garantire la sicurezza, come previsto dal punto 4.1.1 ADR;

  • Bidoni carrellati EN 840: ammessi come imballaggi esterni negli imballaggi combinati;

  • Trasporto di aerosol di scarto: consentito utilizzando una chiusura in rete o pellicola plastica ventilata;

  • Esenzione totale: per il trasporto di macchinari, medicinali o estintori contenenti merci pericolose, se adeguatamente protetti;

  • Eliminato il marchio di pericolo ambientale (simbolo pesce e albero) per le sostanze che rientrano nel campo delle deroghe;

  • Semplificazione documentale: non è più richiesto indicare il nome tecnico tra parentesi nelle rubriche N.A.S;

  • Per applicare le deroghe, è obbligatorio riportare la dicitura: “𝗧𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝟭.𝟱.𝟭. 𝗔𝗗𝗥 (𝗠𝟯𝟲𝟴)”

Perché l’accordo è importante

Il M368 rappresenta un passo avanti nella gestione dei rifiuti pericolosi, riducendo gli oneri burocratici e operativi per gli operatori del settore, pur mantenendo elevati standard di sicurezza nel trasporto su strada.


  • By  | 20/11/2025
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