Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 aprile 2024, n. 56, la quale è entrata in vigore il 1 maggio 2024.
La legge si configura come conversione del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), il quale all’art. 29 introduceva disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare che comportano la modifica dell’art 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
La principale novità introdotta dalla modifica dell’art. 27 del D. Lgs. 81/08, al comma 1, è l’introduzione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, fatta eccezione per alcune specifiche categorie. NON sono tenuti al possesso della patente:
- coloro che effettuano mere forniture;
- coloro che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 2023.
Si specifica che il possesso della patente a crediti diventerà obbligatorio a decorrere dal 1 ottobre 2024.
La patente verrà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Per l’ottenimento della patente sarà necessario inoltrare un’autocertificazione che risponda alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il rilascio della patente sarà subordinato al possesso di una serie di requisiti (da autocertificare):
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/08;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17 -bis, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
MA COME FUNZIONA?
Il nuovo art. 27, comma 5, del D. Lgs. 81/08 specifica che la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.
La possibilità di operare all’interno dei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 1 ottobre 2024, sarà consentita a tutti i soggetti che saranno dotati di un numero pari o superiore a 15 crediti.
Al comma 6 viene invece specificato il criterio di decurtazione dei crediti che avviene in caso di violazione delle misure indicate nell’allegato I-bis. Verranno decurtati i crediti in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Le fattispecie di violazioni che comporteranno la decurtazione dei crediti dalla patente (allegato I-bis) sono visionabili suol nostro sito web.
Abbiamo contattato direttamente l’Ispettorato del Lavoro (INL) che ha confermato la previsione di uno specifico decreto ministeriale (non ancora emanato) con il quale verranno individuati i criteri e le modalità di presentazione della domanda per il rilascio del patentino, di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.