Il 24 ottobre 2025 l’Italia ha ufficialmente sottoscritto l’Accordo Multilaterale ADR M368, documento che introduce importanti semplificazioni per il trasporto su strada di determinati rifiuti contenenti materie pericolose.
L’accordo aggiorna e sostituisce il precedente M329, scaduto il 21 settembre 2025.
Oltre all’Italia, hanno aderito all’iniziativa anche Austria, Ungheria e Slovacchia, consentendo così l’applicazione delle deroghe sia nei trasporti nazionali sia in quelli internazionali diretti verso queste tre Parti Contraenti. La validità dell’accordo è fissata fino al 20 settembre 2030.
Principali novità introdotte dal M368
L’accordo porta significative semplificazioni operative per tutti gli attori coinvolti – speditori, imballatori, riempitori e trasportatori – nell’ambito della classificazione, imballaggio, etichettatura e documentazione per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Tra le disposizioni di maggiore interesse:
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Imballaggi non più omologati o non testati: possono essere utilizzati, purché integri e idonei a garantire la sicurezza, come previsto dal punto 4.1.1 ADR;
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Bidoni carrellati EN 840: ammessi come imballaggi esterni negli imballaggi combinati;
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Trasporto di aerosol di scarto: consentito utilizzando una chiusura in rete o pellicola plastica ventilata;
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Esenzione totale: per il trasporto di macchinari, medicinali o estintori contenenti merci pericolose, se adeguatamente protetti;
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Eliminato il marchio di pericolo ambientale (simbolo pesce e albero) per le sostanze che rientrano nel campo delle deroghe;
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Semplificazione documentale: non è più richiesto indicare il nome tecnico tra parentesi nelle rubriche N.A.S;
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Per applicare le deroghe, è obbligatorio riportare la dicitura: “𝗧𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝟭.𝟱.𝟭. 𝗔𝗗𝗥 (𝗠𝟯𝟲𝟴)”
Perché l’accordo è importante
Il M368 rappresenta un passo avanti nella gestione dei rifiuti pericolosi, riducendo gli oneri burocratici e operativi per gli operatori del settore, pur mantenendo elevati standard di sicurezza nel trasporto su strada.