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Nuove disposizioni per la realizzazione dei trabattelli

Con l’entrata in vigore della norma tecnica UNI EN 1004 vengono modificati i requisiti normativi relativi all’utilizzo dei trabattelli. Diverse sono le novità introdotte per i trabattelli realizzati a partire dal 1° dicembre 2021, che qui di seguito vengono riportate:

  • I trabattelli dovranno essere realizzati in maniera tale da permettere al lavoratore di montarli e smontarli senza dover l’utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto. Inoltre, non sarà possibile montare elementi senza che sia presente la protezione laterale.
  • Dato che i trabattelli non sono punti di ancoraggio per Dispositivi di Protezione Individuale, durante il loro montaggio e smontaggio è vietato l’utilizzo di DPI.
  • I trabattelli dovranno essere composti da una sola campata, non sono più consentiti trabattelli multi-campata con più di quattro ruote.
  • Non sarà consentito lavorare nello stesso momento su piattaforme ad altezze differenti, solamente una piattaforma alla volta può essere una piattaforma di lavoro. Le piattaforme non di lavoro sono “piattaforme intermedie”.
  • È obbligatoria la presenza di un cartello visibile da terra che riporti le seguenti informazioni:
    • Il nome e i dati per il contatto della persona responsabile
    • Se il trabattello è pronto per l’impiego o meno
    • La classe di carico e il carico uniformemente distribuito
    • Se il trabattello è esclusivamente per uso interno
    • La data di montaggio.
  • La distanza verticale tra le piatteforme non deve essere maggiore di 2.25m, la distanza tra il suolo e la piattaforma non deve superare i 3.40m. Nel caso in cui una piattaforma sia posizionata a meno di 60cm dal suolo, è permessa una distanza verticale non superiore a 3.40m con la successiva piattaforma.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla norma tecnica UNI EN 1004


  • By  | 02/11/2022

COVID, dov'è ancora obbligatorio l'uso della mascherina?

A partire dal 1°ottobre 2022 e fino al 31 dello stesso mese, sarà obbligatorio indossare le mascherine solamente all’interno dei plessi ospedalieri e delle RSA. Sono queste le disposizioni contenute nell’ordinanza del 29 settembre del Ministero della salute, che riguardano sia i lavoratori, che pazienti e visitatori di case di cura per anziani, strutture sanitarie, riabilitative e di lungodegenza. 

Cade dunque l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie su tutti i mezzi pubblici all’interno del territorio nazionale.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, rimane vigente fino al 31 dicembre l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, mentre è fatto obbligo a tutti i datori di lavoro fornire ai dipendenti le mascherine di tipo FFP2, che possono eventualmente imporne l’utilizzo nel caso non sia garantito il distanziamento sociale tra i lavoratori. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.


  • By  | 20/10/2022

Antincendio, posticipate le disposizioni del decreto 1° settembre 2021

Il 24 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 il Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 che apporta alcune modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

 

Uno dei cambiamenti più rilevanti apportati dal D.M. 15 settembre 2022 predispone che l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 del decreto 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori sia posticipata al 25 settembre 2023. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Gazzetta Ufficiale


  • By  | 20/10/2022
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