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Quali sono i rischi per la salute della postura seduta prolungata?

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 11

In suo recente articolo Punto Sicuro evidenzia un rischio emergente lavorativo, molto diffuso in conseguenza dei mutamenti organizzativi correlati all’emergenza COVID-19, la sedentarietà prolungata nel tempo. 

Ne parla con riferimento ad un recente documento, connesso alla campagna 2020-2022 “ Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”, con cui anche l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) affronta il problema del mantenimento prolungato di una posizione seduta statica durante l’attività lavorativa.

La relazione “ Il mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Effetti sulla salute e suggerimenti di buone pratiche. Sintesi”, commissionata dall’Agenzia europea, esamina la portata del fenomeno del lavoro sedentario e i suoi effetti sulla salute e formula raccomandazioni sui limiti di tempo per la posizione seduta.

Quanto tempo trascorriamo seduti quando lavoriamo? 

La relazione – a cura di Kees Peereboom e Nicolien de Langen (vhp human performance, Paesi Bassi) in cooperazione con Alicja Bortkiewicz (Istituto Nofer di medicina del lavoro, Łódź, Polonia) – spiega innanzitutto che cosa si intenda per mantenimento prolungato della posizione seduta.

Il mantenimento della posizione seduta “si definisce prolungato quando ha una durata pari o superiore a 2 ore continuative per volta e presenta basso  consumo energetico, postura seduta del corpo, lavoro muscolare carico statico (sforzo fisico per mantenere la stessa posizione)”.

La relazione indica che secondo i dati di Eurobarometro del 2013 nell’Unione Europea “il 18% degli adulti sta seduto per più di 7,5 ore complessivamente durante la giornata”. I tempi più elevati “si registrano nei paesi scandinavi e quelli più bassi in paesi come l’Italia, il Portogallo e la Spagna”.

Inoltre secondo altri dati, quelli di Eurostat del 2017, “il 39% dei lavoratori dell’UE svolge la propria attività lavorativa da seduti; tale percentuale comprende gli addetti a lavori d’ufficio che prevedono l’utilizzo del computer, il personale dei call center e i conducenti di veicoli”. E secondo un’indagine europea sulle condizioni di lavoro (Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro — Relazione generale), il 28% dei lavoratori “dichiara di mantenere una posizione seduta quasi tutto il tempo e il 30% per una durata compresa tra un quarto e tre quarti dell’attività lavorativa”. E il 31% delle donne “ha segnalato di mantenere quasi sempre una posizione seduta, contro il 25% degli uomini”.

La percentuale delle persone che lavora con computer, portatili o tastiere, per tutto il tempo o quasi, “è aumentata dal 17,6% nel 2000 al 30,3% nel 2015”.

E' evidente che le misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, con i lockdown e l’incremento delle attività in smart workingo telelavoro, non possono che aver reso tale rischio ancora più diffuso tra i lavoratori.

Quali sono i lavoratori e le situazioni più a rischio? Quali sono i lavoratori più a rischio in relazione al mantenimento prolungato della posizione seduta?

Il documento indica che chi lavora in ufficio “è maggiormente soggetto al rischio di mantenimento prolungato della posizione seduta”.

Tuttavia anche altri impieghi e attività professionali comportano periodi prolungati in questa posizione. Ad esempio “quelli di autisti, piloti, gruisti, operatori di macchinari per la cucitura, operai delle linee di assemblaggio e addetti presso sportelli di servizio e laboratori, call center e sale di controllo”.

Inoltre “chi lavora da casa può tendere a lavorare più a lungo senza fare pause, in condizioni ergonomiche potenzialmente peggiori rispetto a quelle presenti in ufficio”.

Si ricorda che le donne in stato di gravidanza “devono evitare il mantenimento prolungato della posizione seduta, facendo frequenti di frequente pause per alzarsi e muoversi, specialmente con il progredire della gravidanza”.

Senza dimenticare che con l’ invecchiamento della forza lavoro, il numero di lavoratori affetti da patologie croniche è destinato ad aumentare.

Infine si segnala che a causa della natura più sedentaria dell’attività lavorativa e dell’aumento dell’età di pensionamento, “oggi i lavoratori possono essere più esposti al lavoro sedentario nel corso della loro vita rispetto alle generazioni precedenti”.

Quali sono gli effetti sulla salute della posizione seduta prolungata?

Basandosi, su un breve esame della letteratura, la relazione si sofferma sulla causa e sugli effetti sulla salute del mantenimento prolungato della posizione seduta statica. Gli effetti “che sono stati collegati a tale posizione includono:

  • lombalgia;
  • disturbi al collo e alle spalle;
  • diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari;
  • obesità;
  • alcuni tipi di tumore, in particolare alla mammella e al colon;
  • problemi di salute mentale;
  • morte prematura”.

Infine, riguardo ai collegamenti tra posizione seduta e disturbi muscoloscheletrici (DMS), si segnala, ad esempio, che “l’esposizione a vibrazioni al corpo intero quando si sta seduti aumenta i rischi di problemi lombari e di altri DMS, soprattutto se le posture sono obbligate, disagevoli o scorrette”.

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Fonte: Punto Sicuro - Autore: Tiziano Menduto


  • By  | 10/09/2021

DL "Cura Italia": DPI e igiene nei luoghi di lavoro

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 10

DPI, igiene nei luoghi di lavoro e proroga scadenze sono i principali aspetti in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente che tratta il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (art. 16)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Sanificazione ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Un successivo decreto interministeriale stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta..
 


  • By  | 21/03/2020

MUD: rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni dei rifiuti

BOLLETTINO DELL'AMBIENTE N 7

A seguito dell'emergenza Coranovirus scatta la proroga della scadenza per la presentazione del MUD.

L'art. 113 del DL 16 marzo 2020, dispone quanto segue:

1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili,  industriali  e  per  veicoli  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  20 novembre 2008, n. 188; 
c)  presentazione  al  Centro  di  Coordinamento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  33,  comma  2,  del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; 
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.


  • By  | 21/03/2020
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