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DL "Cura Italia": DPI e igiene nei luoghi di lavoro

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 10

DPI, igiene nei luoghi di lavoro e proroga scadenze sono i principali aspetti in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente che tratta il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (art. 16)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Sanificazione ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Un successivo decreto interministeriale stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta..
 


  • By  | 21/03/2020

MUD: rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni dei rifiuti

BOLLETTINO DELL'AMBIENTE N 7

A seguito dell'emergenza Coranovirus scatta la proroga della scadenza per la presentazione del MUD.

L'art. 113 del DL 16 marzo 2020, dispone quanto segue:

1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili,  industriali  e  per  veicoli  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  20 novembre 2008, n. 188; 
c)  presentazione  al  Centro  di  Coordinamento  della  comunicazione  di  cui  all’articolo  33,  comma  2,  del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; 
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.


  • By  | 21/03/2020

Coronavirus: sottoscritto protocollo condiviso per il contenimento della diffusione nei luoghi di lavoro

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 8

In data 14 marzo 2020 è stato stipulato tra sindacati e imprese il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

L'obiettivo del protocollo è quello di tutelare la salute e la sicurezza delle persone che lavorano all'interno delle aziende e di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. A tal fine vengono quindi fornite indicazioni operative dirette ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari.

La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Le aziende, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa, potranno intervenire per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. E’ previsto il massimo utilizzo dello smart working, sono incentivate ferie e congedi retribuiti, con la sospensione di attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
 

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, realtivo alle "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in particolare con riferimento alle misure raccomandate per le attività di produzione, il protocollo si articola nei seguenti 13 punti:

1-INFORMAZIONE 
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.


  • By  | 18/03/2020
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