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Coronavirus: sottoscritto protocollo condiviso per il contenimento della diffusione nei luoghi di lavoro

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 8

In data 14 marzo 2020 è stato stipulato tra sindacati e imprese il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

L'obiettivo del protocollo è quello di tutelare la salute e la sicurezza delle persone che lavorano all'interno delle aziende e di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. A tal fine vengono quindi fornite indicazioni operative dirette ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari.

La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Le aziende, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa, potranno intervenire per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. E’ previsto il massimo utilizzo dello smart working, sono incentivate ferie e congedi retribuiti, con la sospensione di attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
 

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, realtivo alle "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in particolare con riferimento alle misure raccomandate per le attività di produzione, il protocollo si articola nei seguenti 13 punti:

1-INFORMAZIONE 
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.


  • By  | 18/03/2020

Coronavirus: infortunio su lavoro per dipendenti strutture sanitarie

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 9

Coronavirus: infortunio su lavoro per dipendenti strutture sanitari

Con nota del 17 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo coronavirus.

La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.

Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.


  • By  | 18/03/2020

Nuovo Modello OT23 per la riduzione del tasso INAIL

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 7

INAIL: pubblicato il nuovo modello OT 23 per la riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione

Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende devono presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT). 
Sul sito dell'INAIL è stato pubblicato il nuovo modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile al presente link. Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

  • Interventi di carattere generale
  • Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  • Interventi trasversali
  • Interventi settoriali generali
  • Interventi settoriali.

  • By  | 14/10/2019
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