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Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019

BOLLETTINO DELL'AMBIENTE N. 5

Il piano è strumento per la programmazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2019 "macro-obiettivo 8 - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute".
I criteri di priorità nella selezione delle imprese, sono i seguenti:

  • Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
  • Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D.Lgs.
    152/06
  • Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e
    gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
  • Imprese individuate dall’Autorità competente nazionale di seguito «ACN REACH-CLP»
    secondo le informazioni fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche di seguito
    «ECHA»
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP tramite consultazione dell’Archivio preparati
    pericolosi dell’ISS
  • Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
  • Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
  • Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale

Il Piano è stato predisposto in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed è sinergicamente connesso al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.


  • By  | 20/03/2019

DPI di III Cat per lavori in quota: Verifiche periodiche

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N. 5

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III CATEGORIA PER LAVORI IN QUOTA:

VERIFICHE PERIODICHE

 

Buongiorno,

con la presente siamo ad informarvi sulla necessità di effettuare verifiche e manutenzione periodiche sui DPI di III Categoria per lavori in quota.

Specificatamente la normativa prevede quanto segue:

 

  1. Il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto 81/08) precisa chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai requisiti necessari. Inoltre scrive che il datore di lavoro (art. 77, comma 4): mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

 

  1. Riguardo ai dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto possiamo fare specifico riferimento ad una norma: la norma UNI EN 365.

La norma EN 365 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e, nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni:

  • manutenzione: serve a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato immagazzinamento (EN 365 § 3). Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa;
  • ispezione periodica: si intende l’attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI per verificare la presenza di difetti. In questo caso l’attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c);
  • riparazione: attività svolta qualora insorgano dubbi o conclamati malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. Deve essere svolta unicamente da persona competente per le riparazioni,preventivamente autorizzata dal fabbricante, in conformità alle istruzioni da esso impartite (EN 365 § 4.5)”

 

Il nostro studio può effettuare le ispezioni periodiche annuali previste dalla normativa; qualora foste interessati vi preghiamo di rispondere a questa e-mail o di contattarci telefonicamente.


  • By  | 20/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2019

BOLLETTINO DELL'AMBIENTE N. 4

Sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019."
Il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2019 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 22 giugno 2019.


  • By  | 15/03/2019
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