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Oscillazione del premio Inail - Modello OT24

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N. 4

Come previsto, l’INAIL ha nuovamente presentato le modalità di riduzione dell’oscillazione del tasso e relativo premio.

COME OTTENERE SCONTO/ RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL

INAIL pubblica il nuovo modello OT24 per l’anno 2019, mediante il quale richiedere la riduzione del premio per avere effettuato degli interventi migliorativi in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (requisiti minimi), possono presentare domanda.

 

 

Riduzione del tasso in funzione del numero di dipendenti:

 

L’Inail individua per ogni intervento la documentazione ritenuta probante circa l’attuazione dell’intervento dichiarato. 

La documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa (28 Febbraio 2019).

Premesso che il punteggio da raggiungere con gli interventi di miglioramento deve essere pari a 100, è possibile raggiungere tale cifra sommando più interventi migliorativi effettuati, o mettere in opera un unico intervento che garantisca il totale dei 100 punti. 

Si riporta immagine esemplificativa estrapolata dal Modello OT24 relativa al punto “Formazione”:

 

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato (si riporta a titolo esemplificativo comunicazione INAIL DI ACCOGLIMENTO della pratica).

 

 

 

Lo Studio offre consulenza all’azienda per verificare i requisiti atti a richiedere la riduzione dell’oscillazione del tasso, ovvero lo “sconto” sul premio pagato per l’anno in corso.

I CONSULENTI PROVVEDERANNO A CONSIGLIARE INTERVENTI MIGLIORATIVI, PROCEDURE E PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA.

VI CHIEDIAMO DI CONTATTARCI PER PRENDERE APPUNTAMENTO CON NOI IN FUNZIONE DEI VOSTRI IMPEGNI.

Sicuri di fare cosa gradita porgiamo cordiali saluti e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Spett.le azienda,

 

Come previsto, l’INAIL ha nuovamente presentato le modalità di riduzione dell’oscillazione del tasso e relativo premio.

 

COME OTTENERE SCONTO/ RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL

OSCILLAZIONE DEL PREMIO – MODELLO OT24

 

INAIL pubblica il nuovo modello OT24 per l’anno 2019, mediante il quale richiedere la riduzione del premio per avere effettuato degli interventi migliorativi in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (requisiti minimi), possono presentare domanda.

 

 

Riduzione del tasso in funzione del numero di dipendenti:

 

L’Inail individua per ogni intervento la documentazione ritenuta probante circa l’attuazione dell’intervento dichiarato. 

La documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa (28 Febbraio 2019).

Premesso che il punteggio da raggiungere con gli interventi di miglioramento deve essere pari a 100, è possibile raggiungere tale cifra sommando più interventi migliorativi effettuati, o mettere in opera un unico intervento che garantisca il totale dei 100 punti. 

Si riporta immagine esemplificativa estrapolata dal Modello OT24 relativa al punto “Formazione”:

 

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato (si riporta a titolo esemplificativo comunicazione INAIL DI ACCOGLIMENTO della pratica).

 

 

 

Lo Studio offre consulenza all’azienda per verificare i requisiti atti a richiedere la riduzione dell’oscillazione del tasso, ovvero lo “sconto” sul premio pagato per l’anno in corso.

I CONSULENTI PROVVEDERANNO A CONSIGLIARE INTERVENTI MIGLIORATIVI, PROCEDURE E PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA.

VI CHIEDIAMO DI CONTATTARCI PER PRENDERE APPUNTAMENTO CON NOI IN FUNZIONE DEI VOSTRI IMPEGNI.

Sicuri di fare cosa gradita porgiamo cordiali saluti e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.


  • By  | 16/07/2018

Nuovo regolamento europeo per la privacy (GDPR)

Sei pronto per il 25 maggio?

Il tema della privacy è di particolare attualità nelle ultime settimane, in parte per lo scandalo di Facebook e le interferenze nel voto americano e in parte per l’avvicinarsi della fatidica data del 25 maggio 2018, giorno nel quale entrerà in vigore il GDPR (General Data Protection Regulation) ovvero il Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali. 

Per supportare i nostri clienti, abbiamo stipulato una convenzione con QSA, una società genovese con una ventennale esperienza nella gestione nella conformità di processo e nella privacy.

Per iniziare la collaborazione QSA, abbiamo chiesto ai referenti privacy Paolo Barone e Matteo Aragone alcune domande frequente legate alla privacy e al GDPR.

Cosa è un dato personale?

Paolo Barone: Il Garante per la privacy dà una definizione molto chiara a riguarda: “le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..”.  Si dividono in dati identificativi(nome, cognome…), sensibili (su salute, etnia, religione…) e giudiziari.

Il GDPR è applicabile anche per la mia azienda? 

Matteo Aragone: La risposta è si, se lavori in Europa o tratti dati di persone sul suolo europeo. Il GDPR è applicabile a tutte le aziende, non solo ai colossi come Facebook, anche se vi sono significative differenze negli obblighi sia in virtù della dimensione (le Pmi sono esonerate da alcuni obblighi) e dal tipo di trattamento di dati (chi tratta dati sensibili, condanne personali e grandi quantità di dati ha obblighi maggiori).

Cosa devo fare per adeguarmi?

Paolo Barone: L’approccio basato sul rischio suggerito dal garante è molto pragmatico: elenco i dati trattati in azienda, valuto il rischio legato al trattamento, definisco una soluzione che deve essere robusta sin dal design dal punto di vista informatico, procedurale e legale. L’approccio è pienamente condivisibile: appare evidente che se tratto dati sensibili dovrò adottare delle protezioni molto più alte di quanto devo adottare se tratto dati esclusivamente personali legati ai dipendenti e alla gestione delle fatture.

A livello di figure legate alla privacy, oltre a quelle del titolare e del responsabile del trattamento, che seppur diversi erano già presenti nel D.Lgs. 196/203, il GDPR introduce la figura del DPO (Data Protection Officer), un esperto privacy che supporta il Titolare nella supervisione e nelle decisioni, obbligatoria in talune circostanze (per la P.A. e in virtù del trattamento svolto sui dati)

Matteo Aragone: Devo inoltre rispettare alcuni principi che oltre ad essere descritti nell’art. 5 del GDPR sono anche di buon senso: quando raccolgo i dati devo (se possibile) informare in maniera chiara e precisa l’interessato, limitarmi a raccogliere i dati che mi servono per la finalità del trattamento, proteggerli, renderli accessibili all’interessato, aggiornarli e cancellarli se richiesto. Oltre a rispettare i principi, devo poter comprovare che li sto rispettando. Ciò significa che devo preparare la documentazione in maniera adeguata per poter essere pronto a una ispezione del Garante o della Guardia di Finanza.

L’adozione di certificazioni è utile?

Paolo Barone: L’implementazione di modelli gestionali e la loro certificazione (per es. ISO 27001 su security, ISO 29151 su privacy, o ISO 9001 integrata con i requisiti privacy) possono concorrere a testimoniare che l’azienda ha un metodo strutturato nella gestione privacy e possono quindi servire come prove nel momento dell’ispezione.

Cosa rischio se non applico correttamente il GDPR?

Matteo Aragone: La risposta è semplice e, forse, sgradevole: a seconda delle inadempienze che commetto, la pena massima è 10 milioni di euro o 2% fatturato e 20 milioni o 4% fatturato. Inutile dire che le sanzioni sono particolarmente severe (pensate anche sensibilizzare le multinazionali poco riguardose nei riguardi dei dati personali), dal 25 maggio potremo valutare come saranno applicate.


  • By  | 30/04/2018

PLE: Chi deve essere formato e addestrato?

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N. 3

Da un approffondimento pubblicato da Stefano Tarlon su Ars Clipper emerge il seguente quadro relativo ai requisiti che devono avere gli operatori e i lavoratori esposti delle PLE:

1. occorre distinguere gli operatori (DL o lavoratore interessato dell'uso dell'attrezzatura in questione) dai lavoratori esposti (passeggero/i che deve/ono svolgere operazioni in quota all'interno del cestello o deve/ono effettuare sbarchi in quota in un'area di lavoro, persona/e che si trova/no in una zona pericolosa);

2. l'uso della PLE deve essere riservato esclusivamente ai lavoratori allo scopo incaricati (operatori) che abbiano ricevuto un'informazione, formazione ed addestramento adeguati;

3. l'operatore prima di utilizzare la PLE deve possedere specifica abilitazione (informato, formato ed addestrato adeguatamente e specificatamente secondo i dettami dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012); se opera in quota sul cestello (> 2 mt) deve essere stato addestrato all'utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta; deve sapere gestire il passeggero; deve essere informato sulle Procedure di Emergenza;

4. Il lavoratore esposto NON deve possedere specifica abilitazione (secondo i dettami dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012); se opera in quota sul cestello (> 2 mt) deve essere stato addestrato all'utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta; deve essere informato sulle modalità di accesso in sicurezza alla PLE, sui rischi diretti (ribaltamento della PLE) ed indiretti (es. cavi elettrici alta tensione); deve essere informato sulle Procedure di Emergenza;

5. Deve essere sempre presente un operatore a TERRA (così come definito al punto 1 ed in possesso dei requisiti di cui al punto 3), soprattutto se si ravvede la necessità di avere anche un operatore a bordo del cestello (PLE abilitata ad avere 2 persone sul cestello).


  • By  | 30/04/2018
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