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PLE: Chi deve essere formato e addestrato?

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N. 3

Da un approffondimento pubblicato da Stefano Tarlon su Ars Clipper emerge il seguente quadro relativo ai requisiti che devono avere gli operatori e i lavoratori esposti delle PLE:

1. occorre distinguere gli operatori (DL o lavoratore interessato dell'uso dell'attrezzatura in questione) dai lavoratori esposti (passeggero/i che deve/ono svolgere operazioni in quota all'interno del cestello o deve/ono effettuare sbarchi in quota in un'area di lavoro, persona/e che si trova/no in una zona pericolosa);

2. l'uso della PLE deve essere riservato esclusivamente ai lavoratori allo scopo incaricati (operatori) che abbiano ricevuto un'informazione, formazione ed addestramento adeguati;

3. l'operatore prima di utilizzare la PLE deve possedere specifica abilitazione (informato, formato ed addestrato adeguatamente e specificatamente secondo i dettami dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012); se opera in quota sul cestello (> 2 mt) deve essere stato addestrato all'utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta; deve sapere gestire il passeggero; deve essere informato sulle Procedure di Emergenza;

4. Il lavoratore esposto NON deve possedere specifica abilitazione (secondo i dettami dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012); se opera in quota sul cestello (> 2 mt) deve essere stato addestrato all'utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta; deve essere informato sulle modalità di accesso in sicurezza alla PLE, sui rischi diretti (ribaltamento della PLE) ed indiretti (es. cavi elettrici alta tensione); deve essere informato sulle Procedure di Emergenza;

5. Deve essere sempre presente un operatore a TERRA (così come definito al punto 1 ed in possesso dei requisiti di cui al punto 3), soprattutto se si ravvede la necessità di avere anche un operatore a bordo del cestello (PLE abilitata ad avere 2 persone sul cestello).


  • By  | 30/04/2018

BANDO INAIL ISI 2017

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N. 2

Anche quest'anno, In merito al BANDO INAIL in materia di sicurezza sul lavoro, sono stati riproposti i seguenti assi di finanziamento:

- FONDI A DISPOSIZIONE (fino al 65% a fondo perduto)

- Accesso alla procedura online e compilazione della domanda da effettuarsi a partire dal 19 APRILE 2018 e fino al 31 MAGGIO 2018.

Tutte le informazione e le modalità di accesso si possono trovare cliccando sul seguente link:

https://sites.google.com/view/bandoisi2107-se/accueil

Rimaniamo a disposizione per ventuali chirimenti (Gabriele Cannarozzo: 3803260916).

Cordiali saluti


  • By  | 09/04/2018

Interpello n. 2/2017. Informazione dei lavoratori: a chi l'onere?

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N. 1

Con l'interpello n. 2/2017 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha fornito un parere, alL’Unione Generale del Lavoro (UGL) in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Al riguardo occorre premettere che:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”;
c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;
d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.


  • By  | 19/02/2018
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