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Nuovo modello di formulario rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025 pt.2

Come iscriversi al RENTRI?

L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede.

Per l'iscrizione occorre inserire:

  • le unità locali dove l’operatore svolge l’attività (nel caso di imprese, le unità locali vengono attinte dal Registro Imprese, ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti)
  • le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta). Le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero, ma possono essere integrate o aggiornate dall'operatore.

I dati forniti in sede di iscrizione possono essere aggiornati in qualsiasi momento.

A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi, tramite PagoPA:

  • Diritto di segreteria pari a 10€
  • Contributo annuale diversificato in relazione a:

- Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;

- Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;

- Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Inoltre, dal 13 febbraio 2025 scatterà l’obbligo di utilizzo del nuovo modello di formulario di identificazione rifiuti vidimato digitalmente ed emesso in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di iscrizione al RENTRI. Da tale data i vecchi modelli di formulario non potranno più essere utilizzati.

 

Dove trovare il nuovo modello di formulario?

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del RENTRI: https://www.rentri.gov.it/it


  • By  | 05/12/2024

Nuovo modello di formulario rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025 pt.1

Cos’è il RENTRI? 

ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

 

Chi deve iscriversi al RENTRI e quando?

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al Rentri:

  • Impianti di trattamento rifiuti;
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti;

 

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al Rentri:

  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

 

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
  • Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese;

 

Chi NON deve iscriversi al RENTRI?

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;

Inoltre, i soggetti sopra indicati non devono tenere il registro di carico e scarico.
NB: Dal 13 febbraio 2025 devono comunque registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo (sarà possibile effettuare la vidimazione digitale dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13/02/2025).


  • By  | 05/12/2024

Obbligo di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 aprile 2024, n. 56, la quale è entrata in vigore il 1 maggio 2024.

La legge si configura come conversione del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), il quale all’art. 29 introduceva disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare  che comportano la modifica dell’art 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

La principale novità introdotta dalla modifica dell’art. 27 del D. Lgs. 81/08, al comma 1, è l’introduzione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, fatta eccezione per alcune specifiche categorie. NON sono tenuti al possesso della patente:

  • coloro che effettuano mere forniture;
  • coloro che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Si specifica che il possesso della patente a crediti diventerà obbligatorio a decorrere dal 1 ottobre 2024.

 

La patente verrà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Per l’ottenimento della patente sarà necessario inoltrare un’autocertificazione che risponda alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il rilascio della patente sarà subordinato al possesso di una serie di requisiti (da autocertificare):

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/08;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17 -bis, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;  
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

MA COME FUNZIONA?

 

Il nuovo art. 27, comma 5, del D. Lgs. 81/08 specifica che la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.

La possibilità di operare all’interno dei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 1 ottobre 2024, sarà consentita a tutti i soggetti che saranno dotati di un numero pari o superiore a 15 crediti.

Al comma 6 viene invece specificato il criterio di decurtazione dei crediti che avviene in caso di violazione delle misure indicate nell’allegato I-bis. Verranno decurtati i crediti in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Le fattispecie di violazioni che comporteranno la decurtazione dei crediti dalla patente (allegato I-bis) sono visionabili suol nostro sito web.

Abbiamo contattato direttamente l’Ispettorato del Lavoro (INL) che ha confermato la previsione di uno specifico decreto ministeriale (non ancora emanato) con il quale verranno individuati i criteri e le modalità di presentazione della domanda per il rilascio del patentino, di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 


  • By  | 16/05/2024
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