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Nuovo Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025

In data 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Entro 30 giorni dall’approvazione verrà pubblicato il testo definitivo dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale, momento che ne sancirà anche l’entrata in vigore. Il nuovo Accordo Stato-Regioni introdurrà importanti novità per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza, con l’introduzione di nuovi corsi e la modifica di alcuni già esistenti. Nell’attesa di pubblicare ulteriori comunicazioni più specifiche contenenti tutte le novità del nuovo Accordo, confermiamo che sarà garantito un periodo di transizione per adattarsi alla nuova normativa in materia di formazione.

Al presente link è possibile visionare la bozza diffusa da AiFOS dell'Accordo: https://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/normativa/ASR-170425.pdf


  • By  | 24/04/2025

Obbligo polizze catastrofali: tempistiche differenti per grandi, medie e piccole imprese

All'interno della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213 , articolo 1, comma 101 viene sancito quanto segue: 

"Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni." 

Successivamente il Decreto legge 31 Marzo 2025, n. 39 modifica il termine previsto per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali , come segue: 

a) per le imprese di medie dimensioni (trai 50 e i 250 dipendenti), come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, al 30 settembre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

c) per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti), l'obbligo è esecutivo da subito, salvo un periodo transitorio di 90 giorni fino al 30 Giugno 2025.

 

Per ulteriori informazioni vi inviatiamo a visionare la legislazione in materia e contattare la vostra agenzia assicurativa. 

Legge 30 Dicembre 2023, n. 213

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39

Ministero delle Imprese e del Made in Italy


  • By  | 15/04/2025

Nuovo modello di formulario rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025 pt.1

Cos’è il RENTRI? 

ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

 

Chi deve iscriversi al RENTRI e quando?

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al Rentri:

  • Impianti di trattamento rifiuti;
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti;

 

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al Rentri:

  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

 

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
  • Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese;

 

Chi NON deve iscriversi al RENTRI?

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;

Inoltre, i soggetti sopra indicati non devono tenere il registro di carico e scarico.
NB: Dal 13 febbraio 2025 devono comunque registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo (sarà possibile effettuare la vidimazione digitale dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13/02/2025).


  • By  | 05/12/2024
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