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Il nuovo CCNL edilizia e la formazione sulla sicurezza

Il 3 marzo 2022 è stato firmato dai sindacati (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) e dalla parte datoriale (ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI) il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia 2022-2024. Due sono le novità più rilevanti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro:

  • Entrambe le parti riconoscono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere;
  • L’aggiornamento della formazione dei lavoratori sulla sicurezza dovrà essere svolto ogni 3 anni invece che ogni 5 come avviene attualmente.

Tuttavia, per quanto riguarda la formazione le norme vigenti restano l’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che sanciscono la durata quinquennale del corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori. Nel caso in cui l’Asl svolgesse un controllo presso un cantiere riscontrando dei dipendenti che hanno aggiornato il corso sulla sicurezza ogni cinque anni invece che ogni tre, non potrebbe contestare nessuna violazione di sua competenza, ma dovrebbe comunicare il mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Sarà dunque l’INL a vigilare sul rispetto del nuovo CCNL edilizia e, nel caso di mancata attuazione delle disposizioni in esso contenute, potrà contestare al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall’art. 509 del Codice penale che recita: “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie agli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.”

L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla rivista Punto Sicuro.


  • By  | 28/11/2022

Nuove disposizioni per la realizzazione dei trabattelli

Con l’entrata in vigore della norma tecnica UNI EN 1004 vengono modificati i requisiti normativi relativi all’utilizzo dei trabattelli. Diverse sono le novità introdotte per i trabattelli realizzati a partire dal 1° dicembre 2021, che qui di seguito vengono riportate:

  • I trabattelli dovranno essere realizzati in maniera tale da permettere al lavoratore di montarli e smontarli senza dover l’utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto. Inoltre, non sarà possibile montare elementi senza che sia presente la protezione laterale.
  • Dato che i trabattelli non sono punti di ancoraggio per Dispositivi di Protezione Individuale, durante il loro montaggio e smontaggio è vietato l’utilizzo di DPI.
  • I trabattelli dovranno essere composti da una sola campata, non sono più consentiti trabattelli multi-campata con più di quattro ruote.
  • Non sarà consentito lavorare nello stesso momento su piattaforme ad altezze differenti, solamente una piattaforma alla volta può essere una piattaforma di lavoro. Le piattaforme non di lavoro sono “piattaforme intermedie”.
  • È obbligatoria la presenza di un cartello visibile da terra che riporti le seguenti informazioni:
    • Il nome e i dati per il contatto della persona responsabile
    • Se il trabattello è pronto per l’impiego o meno
    • La classe di carico e il carico uniformemente distribuito
    • Se il trabattello è esclusivamente per uso interno
    • La data di montaggio.
  • La distanza verticale tra le piatteforme non deve essere maggiore di 2.25m, la distanza tra il suolo e la piattaforma non deve superare i 3.40m. Nel caso in cui una piattaforma sia posizionata a meno di 60cm dal suolo, è permessa una distanza verticale non superiore a 3.40m con la successiva piattaforma.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla norma tecnica UNI EN 1004


  • By  | 02/11/2022

COVID, dov'è ancora obbligatorio l'uso della mascherina?

A partire dal 1°ottobre 2022 e fino al 31 dello stesso mese, sarà obbligatorio indossare le mascherine solamente all’interno dei plessi ospedalieri e delle RSA. Sono queste le disposizioni contenute nell’ordinanza del 29 settembre del Ministero della salute, che riguardano sia i lavoratori, che pazienti e visitatori di case di cura per anziani, strutture sanitarie, riabilitative e di lungodegenza. 

Cade dunque l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie su tutti i mezzi pubblici all’interno del territorio nazionale.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, rimane vigente fino al 31 dicembre l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, mentre è fatto obbligo a tutti i datori di lavoro fornire ai dipendenti le mascherine di tipo FFP2, che possono eventualmente imporne l’utilizzo nel caso non sia garantito il distanziamento sociale tra i lavoratori. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.


  • By  | 20/10/2022
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