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Il nuovo CCNL edilizia e la formazione sulla sicurezza

Il 3 marzo 2022 è stato firmato dai sindacati (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) e dalla parte datoriale (ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI) il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia 2022-2024. Due sono le novità più rilevanti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro:

  • Entrambe le parti riconoscono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere;
  • L’aggiornamento della formazione dei lavoratori sulla sicurezza dovrà essere svolto ogni 3 anni invece che ogni 5 come avviene attualmente.

Tuttavia, per quanto riguarda la formazione le norme vigenti restano l’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che sanciscono la durata quinquennale del corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori. Nel caso in cui l’Asl svolgesse un controllo presso un cantiere riscontrando dei dipendenti che hanno aggiornato il corso sulla sicurezza ogni cinque anni invece che ogni tre, non potrebbe contestare nessuna violazione di sua competenza, ma dovrebbe comunicare il mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Sarà dunque l’INL a vigilare sul rispetto del nuovo CCNL edilizia e, nel caso di mancata attuazione delle disposizioni in esso contenute, potrà contestare al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall’art. 509 del Codice penale che recita: “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie agli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.”

L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla rivista Punto Sicuro.


  • By  | 28/11/2022

Nuove disposizioni per la realizzazione dei trabattelli

Con l’entrata in vigore della norma tecnica UNI EN 1004 vengono modificati i requisiti normativi relativi all’utilizzo dei trabattelli. Diverse sono le novità introdotte per i trabattelli realizzati a partire dal 1° dicembre 2021, che qui di seguito vengono riportate:

  • I trabattelli dovranno essere realizzati in maniera tale da permettere al lavoratore di montarli e smontarli senza dover l’utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto. Inoltre, non sarà possibile montare elementi senza che sia presente la protezione laterale.
  • Dato che i trabattelli non sono punti di ancoraggio per Dispositivi di Protezione Individuale, durante il loro montaggio e smontaggio è vietato l’utilizzo di DPI.
  • I trabattelli dovranno essere composti da una sola campata, non sono più consentiti trabattelli multi-campata con più di quattro ruote.
  • Non sarà consentito lavorare nello stesso momento su piattaforme ad altezze differenti, solamente una piattaforma alla volta può essere una piattaforma di lavoro. Le piattaforme non di lavoro sono “piattaforme intermedie”.
  • È obbligatoria la presenza di un cartello visibile da terra che riporti le seguenti informazioni:
    • Il nome e i dati per il contatto della persona responsabile
    • Se il trabattello è pronto per l’impiego o meno
    • La classe di carico e il carico uniformemente distribuito
    • Se il trabattello è esclusivamente per uso interno
    • La data di montaggio.
  • La distanza verticale tra le piatteforme non deve essere maggiore di 2.25m, la distanza tra il suolo e la piattaforma non deve superare i 3.40m. Nel caso in cui una piattaforma sia posizionata a meno di 60cm dal suolo, è permessa una distanza verticale non superiore a 3.40m con la successiva piattaforma.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla norma tecnica UNI EN 1004


  • By  | 02/11/2022

Antincendio, posticipate le disposizioni del decreto 1° settembre 2021

Il 24 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 il Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 che apporta alcune modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

 

Uno dei cambiamenti più rilevanti apportati dal D.M. 15 settembre 2022 predispone che l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 del decreto 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori sia posticipata al 25 settembre 2023. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Gazzetta Ufficiale


  • By  | 20/10/2022
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