Premessa:
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia.
Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
Chi Partecipa:
In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).
Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
ADESIONE A CONAI
Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato.
I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.
È possibile iscriversi a CONAI attraverso la compilazione dell'apposito modulo, reperibile sul sito-web http://www.conai.org/; lo stesso dovrà poi essere inviato via posta (raccomandata A.R.)
oppure sottoscritto direttamente on-line. Un ulteriore adempimento da rispettare è il versamento del contributo obbligatorio pari ad 5,16 € per i produttori/utilizzatori con ricavi inferiori a 500.000 €;
5,16 € + contributo variabile per i produttori/utilizzatori con ricavi superiori a 500.000 €. All’atto dell’adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile.
AUTODENUNCIA
Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia” (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11 del Regolamento,autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.
SANZIONI PER MANCATA ADESIONE
L’articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.
A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi.
Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.
Infine, trattandosi di una tematica prettamente commerciale vi consigliamo di rivolgervi al vostro commercialista per avere la sicurezza dell’importo del contributo eventualmente dovuto.