Sara Macchiavelli
All'interno della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213 , articolo 1, comma 101 viene sancito quanto segue:
"Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni."
Successivamente il Decreto legge 31 Marzo 2025, n. 39 modifica il termine previsto per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali , come segue:
a) per le imprese di medie dimensioni (trai 50 e i 250 dipendenti), come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, al 30 settembre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.
c) per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti), l'obbligo รจ esecutivo da subito, salvo un periodo transitorio di 90 giorni fino al 30 Giugno 2025.
Per ulteriori informazioni vi inviatiamo a visionare la legislazione in materia e contattare la vostra agenzia assicurativa.
Legge 30 Dicembre 2023, n. 213
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Ministero delle Imprese e del Made in Italy