Sara Macchiavelli

Il panorama della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in Italia ha subito negli ultimi mesi una trasformazione strutturale che segna il passaggio definitivo da un approccio puramente reattivo, focalizzato sulla gestione dell’evento infortunistico già occorso, a un paradigma predittivo e proattivo. Tale evoluzione è stata sancita dall'introduzione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (data in cui è entrato in vigore). 

L'architettura normativa delineata da questo provvedimento non si limita a introdurre nuovi adempimenti burocratici, ma mira a radicare nelle organizzazioni aziendali la cultura del tracciamento e dell'analisi dei cosiddetti "near miss" o mancati infortuni, elevandoli da semplice best practice a obbligo giuridico cogente per le imprese con un organico superiore ai quindici dipendenti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 15 del D.L. 159/2025, il legislatore ha introdotto l'obbligo esplicito di identificare, tracciare, analizzare e comunicare i mancati infortuni. 

Tale obbligo si inserisce nel sistema di gestione aziendale (SGSL) rafforzandone il carattere proattivo e legando strettamente la rilevazione degli eventi alla revisione periodica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

 

Aziende con più di 15 dipendenti

Per queste realtà, la gestione dei near miss diventa un adempimento strutturato che prevede quattro fasi obbligatorie:

  1. Identificazione e Rilevazione: L'azienda deve istituire canali di segnalazione formali e accessibili a tutti i lavoratori.
  2. Registrazione e Analisi: È necessario creare un registro interno (documentabile e conservabile) dove storicizzare l'evento e l'analisi delle "cause radice" (root cause analysis).
  3. Azioni Correttive: A seguito dell'analisi, devono essere implementate misure concrete (tecniche, organizzative o formative) per evitare la reiterazione dell'evento.
  4. Comunicazione Istituzionale: Le aziende sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati aggregati relativi agli eventi segnalati e le azioni correttive intraprese.

 

Lo stato delle Linee Guida Ministeriali e INAIL

Un punto fondamentale della richiesta riguarda la pubblicazione delle linee guida ufficiali. Il D.L. 159/2025 ha impegnato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali, ad adottare linee guida nazionali per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni entro il 30 aprile 2026.

Tuttavia, il legislatore ha chiarito che le imprese non possono permettersi di attendere passivamente tale scadenza. Fino alla pubblicazione dei nuovi testi, anche nell'ipotesi in cui dovessero essere pubblicate in ritardo, restano validi e ufficialmente riconosciuti i riferimenti e le procedure già elaborati dall'INAIL negli anni precedenti.

 

Procedure operative per la segnalazione e registrazione

In assenza di un portale nazionale unico (ancora in fase di definizione operativa), le modalità riconosciute per la segnalazione interna si basano su flussi documentali che devono garantire trasparenza e assenza di ritorsioni. Un sistema efficace deve prevedere due livelli di modulistica, uno per la segnalazione da parte dei lavoratori / preposti, ed uno per la gestione / analisi del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Datore di Lavoro. 

 

Sistema sanzionatorio e responsabilità giuridiche

L'omissione della gestione dei Near - Miss non è priva di conseguenze legali. Il D.L. 159/2025 ha aggiornato l'apparato sanzionatorio dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08, introducendo criteri di proporzionalità legati ai sistemi informativi di tracciamento. Oltre alle sanzioni dirette, la mancata analisi di eventi potenzialmente pericolosi, se reiterata o seguita da un infortunio, può costituire la prova della prevedibilità del rischio in sede penale, aggravando la posizione del datore di lavoro. Al contrario, disporre di un registro documentato dei Near - Miss e delle relative azioni correttive costituisce una prova significativa dell'adozione di un modello organizzativo proattivo, potendo avere efficacia esimente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

 

  • 23/04/2026