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Ma lo sapevate che....

INFORMATIVA SUT ELEMENTS N 1

MA LO SAPEVATE CHE…

la Sut Elements Srl, attiva da più di 20 anni nel campo della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività (industria, edilizia, servizi, ecc.), si occupa anche di consulenza e gestione di pratiche autorizzative inerenti l’Ambiente, la Progettazione Architettonica e la Progettazione Antincendio? I suddetti campi sono gestiti da uno staff di Tecnici muniti di strumentazione specifica, coordinati dal Geom. Marcello Pinna.

Qualora aveste esigenza di confrontarvi con noi siamo a disposizione per un eventuale sopralluogo gratuito.

 

Specificatamente riportiamo i nostri servizi:

 

Ambiente

  1. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
  2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (via ordinaria e via generale);
  3. autorizzazione per scarichi idrici;
  4. consulenza in materia di acustica ambientale;
  5. relazioni tecniche di impatto acustico;progettazione di bonifiche acustiche;
  6. progettazione e collaudo di edifici atti alla verifica dei requisiti acustici passivi;
  7. piani di zonizzazione acustica per gli enti pubblici;
  8. consulenza e gestione di rifiuti speciali e pericolosi;
  9. predisposizione Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.);
  10. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Progettazione Architettonica

  1. pratiche edilizie / catastali (DIA, SCIA, CILA e DOCFA);
  2. direzione lavori e computi metrici;rilievi planimetrici;
  3. rilievi topografici;
  4. perizie estimative;
  5. progettazione di ponteggi difformi dagli schema tipo;
  6. consulenze tecniche (normativa urbanistica, edilizia, barriere architettoniche)
  7. certificazioni energetiche.

 

Progettazione Antincendio

  1. consulenza in materia di prevenzione incendi;
  2. predisposizione pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in attività soggette;
  3. direzione lavori durante i lavori di adeguamento impiantistico-strutturale;
  4. progettazione impianti di rilevazione e spegnimento antincendio;
  5. realizzazione di planimetrie di evacuazione.

 


  • By  | 11/04/2022

Covid: Fine dello stato di emergenza

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 15

Pubblicato il decreto che sancisce la fine dello stato di emergenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una graduale uscita dalle misure di contenimento della pandemia e la fine dello stato di emergenza.
Si tratta delle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza":
In particolare evidenziamo i seguenti punti:

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    • b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    • c) concorsi pubblici;
    • d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
    • e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
    • f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    • a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: 
      • 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
      • 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
      • 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
      • 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      • 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
      • 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
      • 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    • b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    • c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
  • Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: 
    • a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
    • b) convegni e congressi;
    • c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
    • d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    • e) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
    • f) attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    • g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
    • al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
      • [Periodi soppressi 
        Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento.
        In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.]
  • A decorrere dal 1° aprile 2022 
    • e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio’ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita’ attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’ anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.


  • By  | 28/03/2022

Green Pass e Lavoro: Chiarimenti

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 14

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” siamo a indicarvi i principali dettami della normativa stessa e le relative FAQ del Governo. 

 

PRINCIPALI DETTAMI NORMATIVA GREEN PASS

1) Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

2) La disposizione di cui al punto 1) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. consulenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprese, ecc.) o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro.

3) Le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

4) I Datori di lavoro sono tenuti a verificare le disposizioni di cui ai punti 1) e 2)  e a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni di tali obblighi (si veda nomina allegata).

5) I Datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al punto 4) (si veda Protocollo allegato). Ns Consiglio: scaricare ed utilizzare la App "Verifica C19”.

6) Il Datore di lavoro deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali verifiche siano effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Le stesse possono essere effettuate anche a campione. Ns Consiglio: visto che la lettura del QR Code tramite App, per garantire la Privacy, non fornisce indicazioni sulla scadenza del Green Pass sarebbe opportuno effettuare le verifiche al momento dell ‘accesso di ogni lavoratore o persona terza. Inoltre a detta di molti Giuristi il Green Pass non può essere archiviato!

7)  I Lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. Ns Consiglio: per informazioni in merito ad aspetti contrattuali, rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro.

 

FAQ DEL GOVERNO

Chi controlla il libero professionista? 

E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass? 

Sì

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? 

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. 

Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento? 

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti. 

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass? 

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.


  • By  | 04/10/2021
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