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Novità Registro addestramento lavoratori

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 16

Buongiorno,

la presente per informarvi di un importante aggiornamento del D.Lgs. 81/08 dove tra gli altri è stato inserito l’obbligo di “tracciare in apposito registro” tutte le attività di addestramento.

Le attività di addestramento, che deve avvenire da persona esperta (quindi anche Datore di Lavoro o Preposto) e sul luogo di lavoro, consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

 


  • By  | 12/04/2022

Ma lo sapevate che....

INFORMATIVA SUT ELEMENTS N 1

MA LO SAPEVATE CHE…

la Sut Elements Srl, attiva da più di 20 anni nel campo della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività (industria, edilizia, servizi, ecc.), si occupa anche di consulenza e gestione di pratiche autorizzative inerenti l’Ambiente, la Progettazione Architettonica e la Progettazione Antincendio? I suddetti campi sono gestiti da uno staff di Tecnici muniti di strumentazione specifica, coordinati dal Geom. Marcello Pinna.

Qualora aveste esigenza di confrontarvi con noi siamo a disposizione per un eventuale sopralluogo gratuito.

 

Specificatamente riportiamo i nostri servizi:

 

Ambiente

  1. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
  2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (via ordinaria e via generale);
  3. autorizzazione per scarichi idrici;
  4. consulenza in materia di acustica ambientale;
  5. relazioni tecniche di impatto acustico;progettazione di bonifiche acustiche;
  6. progettazione e collaudo di edifici atti alla verifica dei requisiti acustici passivi;
  7. piani di zonizzazione acustica per gli enti pubblici;
  8. consulenza e gestione di rifiuti speciali e pericolosi;
  9. predisposizione Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.);
  10. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Progettazione Architettonica

  1. pratiche edilizie / catastali (DIA, SCIA, CILA e DOCFA);
  2. direzione lavori e computi metrici;rilievi planimetrici;
  3. rilievi topografici;
  4. perizie estimative;
  5. progettazione di ponteggi difformi dagli schema tipo;
  6. consulenze tecniche (normativa urbanistica, edilizia, barriere architettoniche)
  7. certificazioni energetiche.

 

Progettazione Antincendio

  1. consulenza in materia di prevenzione incendi;
  2. predisposizione pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in attività soggette;
  3. direzione lavori durante i lavori di adeguamento impiantistico-strutturale;
  4. progettazione impianti di rilevazione e spegnimento antincendio;
  5. realizzazione di planimetrie di evacuazione.

 


  • By  | 11/04/2022

Covid: Fine dello stato di emergenza

BOLLETTINO DELLA SICUREZZA N 15

Pubblicato il decreto che sancisce la fine dello stato di emergenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una graduale uscita dalle misure di contenimento della pandemia e la fine dello stato di emergenza.
Si tratta delle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza":
In particolare evidenziamo i seguenti punti:

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    • b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    • c) concorsi pubblici;
    • d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
    • e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
    • f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    • a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: 
      • 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
      • 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
      • 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
      • 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      • 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
      • 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
      • 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    • b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    • c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
  • Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: 
    • a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
    • b) convegni e congressi;
    • c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
    • d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    • e) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
    • f) attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    • g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
    • al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
      • [Periodi soppressi 
        Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento.
        In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.]
  • A decorrere dal 1° aprile 2022 
    • e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio’ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita’ attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’ anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.


  • By  | 28/03/2022
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