Andrea Sut
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” siamo a indicarvi i principali dettami della normativa stessa e le relative FAQ del Governo.
PRINCIPALI DETTAMI NORMATIVA GREEN PASS
1) Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
2) La disposizione di cui al punto 1) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. consulenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprese, ecc.) o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro.
3) Le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4) I Datori di lavoro sono tenuti a verificare le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) e a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni di tali obblighi (si veda nomina allegata).
5) I Datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al punto 4) (si veda Protocollo allegato). Ns Consiglio: scaricare ed utilizzare la App "Verifica C19”.
6) Il Datore di lavoro deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali verifiche siano effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Le stesse possono essere effettuate anche a campione. Ns Consiglio: visto che la lettura del QR Code tramite App, per garantire la Privacy, non fornisce indicazioni sulla scadenza del Green Pass sarebbe opportuno effettuare le verifiche al momento dell ‘accesso di ogni lavoratore o persona terza. Inoltre a detta di molti Giuristi il Green Pass non può essere archiviato!
7) I Lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. Ns Consiglio: per informazioni in merito ad aspetti contrattuali, rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro.
FAQ DEL GOVERNO
Chi controlla il libero professionista?
E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?
Sì
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.