All'interno della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213 , articolo 1, comma 101 viene sancito quanto segue:
"Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni."
Successivamente il Decreto legge 31 Marzo 2025, n. 39 modifica il termine previsto per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali , come segue:
a) per le imprese di medie dimensioni (trai 50 e i 250 dipendenti), come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, al 30 settembre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.
c) per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti), l'obbligo è esecutivo da subito, salvo un periodo transitorio di 90 giorni fino al 30 Giugno 2025.
Per ulteriori informazioni vi inviatiamo a visionare la legislazione in materia e contattare la vostra agenzia assicurativa.
Legge 30 Dicembre 2023, n. 213
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Ministero delle Imprese e del Made in Italy