News

Sei sicuro?

LE ULTIME NEWS


Nuovo Accordo Unico Stato Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Maggio 2025

Vi informiamo che il giorno 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo accordo Stato-Regioni 2025 che sancisce numerose novità per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qui di seguito riportiamo le principali novità in merito ai corsi di formazione:

  • Il corso di formazione per lavoratori nominati quali Preposti consisterà in 12 ore di formazione (invece delle 8 precedentemente previste) e l’aggiornamento del corso andrà svolto ogni 2 anni (invece che ogni 5 anni). La durata del corso di aggiornamento resta di 6 ore.

ATTENZIONE!: Chi ha svolto il corso preposti o l’aggiornamento prima del 24 maggio 2023 dovrà obbligatoriamente aggiornare il corso entro i prossimi 12 mesi. Per chi invece ha svolto il corso dopo il 24 maggio 2023 la scadenza cambia e diventa a 2 anni.

Esempio: Se ho svolto il corso per preposti o l’aggiornamento il 16 luglio 2023 la scadenza del corso sarà il 16 luglio 2025.

 

  • Il corso per Dirigenti per la sicurezza consisterà in 12 ore di formazione (invece delle 16 ore precedenti) + un modulo da 6 ore aggiuntivo solo per chi lavora in ambito cantieristico-edilizia.

 

  • Viene introdotto il Corso sulla sicurezza per Datori di Lavoro, obbligatorio per tutti i datori di lavoro. Il corso avrà durata di 16 ore + un modulo da 6 ore aggiuntivo solo per chi lavora in ambito cantieristico-edilizia. L’aggiornamento del corso sarà quinquennale e della durata di 6 ore. Il corso per Datori di Lavoro deve essere frequentato entro 24 mesi a partire dal 24 maggio 2025.

 

  • Il corso per addetti a lavorazioni in ambienti confinati ora è stato normato e avrà durata di 12 ore con aggiornamento quinquennale della durata di 4 ore

 

  • Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro sono stati normati i corsi per Carroponte (10 o 11 ore in base al tipo di Carroponte), Caricatori di materiali (8 ore di corso) e Macchine raccogli frutta (8 ore di corso). Per tutti l’aggiornamento sarà quinquennale della durata di 4 ore.

 

  • Il corso per Datori di lavoro RSPP è stato modificato e prevederà un modulo comune per tutti della durata di 8 ore + eventuale modulo specifico in base al tipo di azienda in cui si lavora:
  • Comparto agricoltura: modulo aggiuntivo da 16 ore;
  • Comparto Pesca: modulo aggiuntivo da 12 ore;
  • Comparto Costruzioni: modulo aggiuntivo da 16 ore;
  • Comparto Chimico: modulo aggiuntivo da 16 ore.

 

  • Un’ulteriore novità riguarda i corsi erogati in modalità FAD, formazione a distanza sincrona, ed E-learning: per queste modalità non sarà più possibile seguire i corsi utilizzando lo smartphone ma solamente utilizzando PC o Tablet.

Il periodo transitorio per adattarsi alla nuova normativa sarà di 12 mesi a partire dal 24 Maggio 2025.


  • By  | 30/05/2025

Nuovo Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025

In data 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Entro 30 giorni dall’approvazione verrà pubblicato il testo definitivo dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale, momento che ne sancirà anche l’entrata in vigore. Il nuovo Accordo Stato-Regioni introdurrà importanti novità per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza, con l’introduzione di nuovi corsi e la modifica di alcuni già esistenti. Nell’attesa di pubblicare ulteriori comunicazioni più specifiche contenenti tutte le novità del nuovo Accordo, confermiamo che sarà garantito un periodo di transizione per adattarsi alla nuova normativa in materia di formazione.

Al presente link è possibile visionare la bozza diffusa da AiFOS dell'Accordo: https://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/normativa/ASR-170425.pdf


  • By  | 24/04/2025

Obbligo polizze catastrofali: tempistiche differenti per grandi, medie e piccole imprese

All'interno della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213 , articolo 1, comma 101 viene sancito quanto segue: 

"Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni." 

Successivamente il Decreto legge 31 Marzo 2025, n. 39 modifica il termine previsto per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali , come segue: 

a) per le imprese di medie dimensioni (trai 50 e i 250 dipendenti), come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, al 30 settembre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

c) per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti), l'obbligo è esecutivo da subito, salvo un periodo transitorio di 90 giorni fino al 30 Giugno 2025.

 

Per ulteriori informazioni vi inviatiamo a visionare la legislazione in materia e contattare la vostra agenzia assicurativa. 

Legge 30 Dicembre 2023, n. 213

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39

Ministero delle Imprese e del Made in Italy


  • By  | 15/04/2025
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>